Lo statuto
Titolo I
Denominazione - Sede - Durata - Oggetto
Articolo 1.
E' costituita l'Associazione di diritto privato “SATYAGRAHA organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS”.
L’Associazione, apolitica e laica, si propone di condurre con costanza, lealtà ed impegno una iniziativa volta all’ assistenza, alla tutela ed al sostegno di minori, famiglie e comunità che si trovino in situazione di difficoltà e di provvedere, secondo le proprie possibilità, a risollevare situazioni di disagio sociale, in particolare a sostegno dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 2.
L'Associazione ha la sua sede in Vicenza – Via Tornieri 36.
Articolo 3.
La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.
Articolo 4.
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di beneficenza e di solidarietà sociale.
L’Associazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del D.Lgs. 4/12/97 n. 460 e successive modificazioni.
L’attività sociale istituzionale non viene svolta a beneficio degli associati bensì della collettività e dei soggetti svantaggiati.
Articolo 5.
L’Associazione si propone di portare aiuti principalmente, ma non unicamente, nello Stato dell’Unione Indiana, promuovendo e realizzando attività di raccolta fondi per finanziare e sostenere progetti d’intervento e aiuti umanitari per i bisognosi in condizioni di svantaggio. Tali progetti possono essere promossi autonomamente o realizzati in cooperazione con organizzazioni internazionali e/o locali di beneficenza ed assistenza.
L’Associazione si propone di portare aiuti concreti basandosi su progetti che promuovano l’igiene, l’istruzione e i valori umani universali con il fine di formare persone autosufficienti e consapevoli che trasmettano quanto appreso alle loro future famiglie e alla loro società.
L’Associazione, si propone di lavorare sulla qualità dei servizi offerti senza che mai la quantità vada a discapito della loro qualità, lavorando con Amore e Dedizione.
L’Associazione si impegna ad agire secondo Verità e Trasparenza nei rapporti con le persone che entreranno in contatto con essa e nelle relazioni con le persone che sarà tesa ad aiutare.
L’Associazione si propone di perseguire i seguenti scopi :
- il recupero, la cura ed il reinserimento nella società dei bambini /ragazzi di strada, orfani e/o abbandonati, dando loro una casa in cui vivere seguiti da persone qualificate che diano loro un supporto morale, fiducia nella vita e nelle loro capacità e potenzialità, senza alcuna distinzione legata al ceto sociale, razza o religione di appartenenza;
- la realizzazione e la conduzione di centri di accoglienza e di assistenza per i minori;
- la realizzazione e la conduzione di strutture di utilità sociale a disposizione di comunità che si trovino in situazioni di svantaggio;
- la realizzazione di strutture medico-sanitarie aperte alle persone che si trovano in situazione di difficoltà ;
- il riavvicinamento, ove possibile, dei bambini di strada alle proprie famiglie;
- la formazione dei minori con l’attuazione di programmi che li rendano consapevoli e forti delle loro capacità e potenzialità, con il fine di creare persone autosufficienti ed indipendenti - il tutto nel rispetto del contesto storico culturale del loro paese di appartenenza;
- la riabilitazione di disabili.
A tal fine l’Associazione promuove:
- l’attività di formazione in loco, particolarmente rivolta alla formazione professionale;
- il sostegno economico a famiglie in particolare difficoltà anche attraverso la creazione di opportunità lavorative;
- campagne ed iniziative di raccolta fondi;
- iniziative di adozione internazionale.
L’Associazione potrà collaborare con organizzazioni e/o istituzioni locali, nazionali ed internazionali, partecipare a manifestazioni e fare quanto altro necessario e/o utile al fine del conseguimento dello scopo istituzionale. L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni.
L’Associazione ed i suoi aderenti si impegnano a:
§ escludere dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e di promuovere interessi stranieri al paese in cui operano;
§ evitare di imporre alle comunità con cui collaborano tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondano al reale bisogno e richiesta degli interessati;
§ agire nel completo rispetto della cultura, degli usi e costumi e delle religioni del paese in cui opera.
Titolo II
Associati
Articolo 6.
Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati di qualsiasi genere, che intendono partecipare e collaborare ai suoi scopi, condividendone e accettandone le finalità. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda, vengono ammessi dal Consiglio di Amministrazione.
Il rapporto che lega gli associati all’Associazione è improntato a principi di lealtà, verità, uniformità, democraticità ed è regolamentato dagli articoli seguenti.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 7.
Con la domanda di ammissione gli associati si impegnano al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni e risoluzioni degli organi dell’Associazione.
Partecipano all'Assemblea con diritto di voto in ragione di uno per persona, gli associati che risultino iscritti nel relativo libro e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.
In particolare, i soci si impegnano :
· a dedicare parte del proprio tempo all’associazione, ognuno secondo i propri talenti, le proprie possibilità e le proprie disponibilità;
· a proporre idee ed iniziative inerenti alle finalità dell’Associazione;
· a partecipare operosamente alle attività promosse dall’Associazione;
· a sostenere lealmente le deliberazioni dell’Assemblea anche se a queste contrario in fase di votazione;
· al massimo dialogo e sincerità tra loro e con i terzi.
Articolo 8.
L’ammissione dei soci nell’associazione compete in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, così come la determinazione della quota sociale annuale.
La qualità di associato non è trasferibile e si perde per mancato versamento della quota annuale di associazione, decesso, dimissioni, o esclusione.
Articolo 9.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione per morosità del socio nel pagamento delle quota sociale ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere degli organi dell’Associazione, o per comportamento contrario al buon nome dell’Associazione. L’esclusione dovrà essere sancita dall’Assemblea dei soci.
Il socio escluso potrà fare opposizione entro un mese da tale deliberazione.
Nei casi di opposizione verrà convocata una Assemblea Straordinaria che delibererà in merito.
E’ ammesso il recesso volontario dall’associazione, da farsi per iscritto con effetto dal momento in cui la comunicazione sarà ricevuta all’indirizzo della sede dell’Associazione stessa. In ogni caso di scioglimento del rapporto, l’associato o suoi aventi causa non avranno diritto al rimborso di quanto eventualmente versato a titolo di quota associativa.
Titolo III
Patrimonio
Articolo 10.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote ed elargizioni dei propri soci;
b) dai proventi delle proprie iniziative;
c) da eventuali fondi di riserva;
d) da eventuali erogazioni, donazioni, offerte, sovvenzioni e lasciti disposti a favore dell'Associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie;
e) dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione;
f) da eventuali entrate per servizi prestati e organizzati dall’Associazione.
Articolo 11.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote che ogni associato sottoscrive e versa;
b) da eventuali contributi da Stato, Regioni, Province, Comuni, enti pubblici e privati, privati cittadini (provenienti sia dall’Italia che dall’estero);
c) dai proventi delle attività svolte dall’Associazione stessa;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
E’ vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
Titolo IV
Assemblea
Articolo 12.
Organi dell'Associazione sono l'Assemblea degli associati e il Consiglio d’Amministrazione ed il Presidente.
Articolo 13.
L'Assemblea degli associati, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
Articolo 14.
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due membri dello stesso o da un decimo degli associati validamente iscritti, e comunque deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e rendiconto, entro il mese di giugno. L’Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché con modalità ed in luogo tale da essere raggiungibile comodamente da tutti gli associati.
La convocazione delle assemblee è fatta a cura del Presidente del Consiglio d’Amministrazione, mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, con l’indicazione dell’eventuale seconda convocazione, e l’ordine del giorno, da inviarsi a mezzo posta, fax, e-mail, o consegnare a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
Articolo 15.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.
L’Assemblea sceglie, su proposta del suo Presidente, un Segretario per la verbalizzazione della riunione.
Articolo 16.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
Articolo 17.
Il voto in Assemblea è palese salvo che per l’elezione dei componenti del Consiglio d’Amministrazione che sarà a scrutinio segreto.
Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare con delega scritta un solo associato.
Articolo 18.
L'Assemblea ordinaria delibera in merito all'approvazione del bilancio ed alla nomina dei membri del Consiglio d’Amministrazione, sulle proposte di regolamenti interni, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione e sull'avvio di iniziative particolari, su ogni altro argomento all’ordine del giorno proposto anche da un solo socio.
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati in prima convocazione, e di qualsiasi numero dei soci in seconda convocazione. Essa delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 19.
L'Assemblea straordinaria delibera in merito ad eventuali modifiche del presente Statuto e riguardo lo scioglimento.
L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quinti degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
Essa delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 20.
I verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie saranno disponibili per chiunque ne richieda la consultazione.
Titolo V
Amministrazione e rappresentanza
Articolo 21.
L'Associazione è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione composto da 3 a 7 membri eletti, dopo il primo biennio, dall'Assemblea ordinaria. Essi sono scelti tra i soci.
Il numero dei membri del Consiglio d’Amministrazione è fissato, al momento della nomina, dall’Assemblea ordinaria entro i limiti minimo e massimo di cui al precedente comma.
Articolo 22.
Il Consiglio d’Amministrazione, qualora non abbia già provveduto l’Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice presidente ed il Tesoriere, ed eventualmente uno o più Consiglieri delegati, ai quali potrà attribuire incarichi per determinati atti o categorie di atti, nei limiti consentiti dalla legge.
Il Consiglio d’Amministrazione dura in carica due anni ed i suoi membri, compreso il Presidente, sono tutti rieleggibili.
Articolo 23.
La rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice presidente o agli altri Consiglieri delegati, in relazione alle loro funzioni e ai poteri ad essi attribuiti.
Il Consiglio d’Amministrazione ha facoltà di attribuire procure per determinati atti o categorie di atti, nei limiti ritenuti opportuni, a direttori o procuratori.
Articolo 24.
- Presidente, Vicepresidente, Tesoriere
Presidente:
· rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
· ha la firma sociale e cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio;
· convoca le Assemblee;
· in caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
Vicepresidente:
· può compiere tutte le operazioni di competenza del Presidente e dell’Amministratore se da questi specificatamente delegate per iscritto;
· ha la firma sociale.
Il Tesoriere :
· predispone lo schema del progetto di bilancio o del rendiconto preventivo o consuntivo che sottopone al Consiglio d'Amministrazione;
· è responsabile della tenuta dei libri contabili, dei registri e della contabilità dell’Associazione e della conservazione della relativa documentazione;
· in caso di assenza o di impedimento del Tesoriere le sue competenze sono attribuite al Presidente.
· ha la firma sociale.
Spetta al Presidente, al Tesoriere o al Vicepresidente, aprire i conti correnti presso banche o uffici postali, operare su di essi, incassare somme da chiunque dovute, provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.
Articolo 25.
Il Consiglio d’Amministrazione può riunirsi presso la sede dell’associazione o altrove. Esso viene convocato tutte le volte in cui il Presidente lo ritiene necessario, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due terzi dei suoi componenti.
Di regola la convocazione è fatta almeno sette giorni prima dell'adunanza, salvo che nei casi di urgenza, nei quali può avvenire anche il giorno prima di quello della riunione. L’avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo di riunione e l’elenco delle materie da trattare potrà essere inviato agli interessati con ogni mezzo idoneo (posta, telefax, email) o consegnato a mani, secondo quanto gli interessati stessi avranno preventivamente richiesto per iscritto all’Associazione.
Le riunioni sono valide anche senza le formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i componenti in carica.
Articolo 26.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione sono constatate con verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i consiglieri presenti.
Articolo 27.
Agli associati potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio o per conto dell’Associazione.
Per gli associati e per tutti coloro che collaborano volontariamente all’attività dell’Associazione, questa provvederà – ove necessario – all’assicurazione nelle misure e nelle forme previste dalle leggi vigenti.
Articolo 28.
In relazione allo sviluppo delle attività dell’Associazione, il Consiglio d’Amministrazione potrà provvedere alla nomina di incaricati o responsabili, ai quali verrà affidata la direzione tecnica di singoli settori, progetti o iniziative.
Tali incarichi potranno essere affidati anche a persone estranee all’Associazione ed eventualmente regolati con contratti di natura privatistica.
Il Consiglio d'Amministrazione dovrà astenersi dall’avvio di progetti per i quali non sia preventivamente assicurata l’adeguata copertura finanziaria.
Titolo VI
Esercizi sociali - Bilancio - Destinazione degli utili
Articolo 29.
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d’Amministrazione, sulla base dello schema predisposto dal Tesoriere, deve compilare il bilancio consuntivo e la relazione sull'andamento della gestione, nonché il bilancio preventivo relativo all’anno successivo, da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il mese di giugno successivo.
Articolo 30.
Gli utili, o avanzi di gestione, risultanti da ciascun bilancio approvato andranno ad incrementare il patrimonio sociale e saranno utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
È espressamente vietata qualsiasi forma di distribuzione, anche indiretta, di tali utili e/o di altri avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o di capitali, a meno che tale distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
Articolo 31.
Il Consiglio d'Amministrazione dovrà mettere a disposizione presso la propria sede il bilancio o il rendiconto annuale ad ogni persona, fisica o giuridica, che ne richieda la consultazione.
Titolo VII
Scioglimento - Controversie - Rinvio alla legge
Articolo 32.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, se del caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo.
In caso di estinzione, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio – sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 662/96 – ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), operante in identico o analogo settore, oppure a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 33.
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in sede di interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Statuto, di ogni regolamento o delibera degli organi dell’Associazione, ovvero tra soci, che abbiano comunque ad oggetto diritti disponibili e che non siano dalla legge riservate alla esclusiva competenza dell’Autorità giudiziaria, verranno obbligatoriamente affidate all’esame e alla risoluzione di un Collegio composto di due arbitri amichevoli compositori da nominarsi in numero di uno da ciascuna delle parti in contrasto ed un eventuale terzo – con funzione di Presidente- nominato dai due arbitri già nominati; in difetto di accordo o in caso di inerzia di una delle parti, si potrà ricorrere al Presidente del Tribunale di Vicenza.
Il collegio così designato avrà preciso mandato di risolvere, sentite le parti, le indicate controversie, esaminandole senza formalità alcuna e formulando le sue determinazioni finali con obbligo di motivazione. La determinazione, avvenuta che sia, sarà pienamente vincolante per le parti.
Articolo 34.
Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme di legge vigenti in materia di ONLUS, di associazioni (Libro I del codice civile) e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del codice civile.
Articolo 35.
Per il migliore funzionamento dell’Associazione e dei suoi organi, nonché per realizzare progetti determinati, il Consiglio d’Amministrazione potrà proporre all’Assemblea degli associati l’adozione di regolamenti interni.
Vicenza, lì 9 settembre 2002
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea generale in data 9 settembre 2002