STATUTO
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - DENOMINAZIONE
È costituita la associazione denominata
“SATYAGRAHA E.T.S.”.
Articolo 2 - FINALITÀ
La associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale, attraverso iniziative volte all’assistenza, alla tutela ed al sostegno di minori, famiglie e comunità che versino in situazione di difficoltà, provvedendo inoltre a risollevare situazioni di disagio sociale a sostegno dei paesi in via di sviluppo, in particolare a sostegno dello Stato dell'Unione Indiana.
Articolo 3 - OGGETTO
Le finalità di cui al precedente articolo 2 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017:
lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzano in:
§ il recupero, la cura ed il reinserimento nella società di minori che vivano di stenti, orfani/bambini abbandonati, offrendo loro una casa in cui vivere, assistiti da personale qualificato che dia loro supporto morale, fiducia nella vita e nelle proprie capacità e potenzialità, senza alcuna distinzione legata al ceto sociale, razza o religione di appartenenza;
§ la realizzazione e la conduzione di centri di accoglienza e di assistenza per i minori;
§ la realizzazione e la conduzione di strutture di utilità sociale a disposizione di comunità che si trovino in situazioni di svantaggio;
§ la realizzazione di strutture medico-sanitarie rivolte a soggetti che versino in situazione di difficoltà;
§ il riavvicinamento, ove possibile, dei minori alle loro famiglie d’origine;
§ la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi, e sociosanitari, finalizzati al consolidamento di soggetti progressivamente sempre più autosufficienti ed indipendenti. Il tutto nel rispetto del contesto storico culturale del paese di attuazione di tale progetto;
§ il sostegno economico a famiglie che versino in particolare difficoltà, anche attraverso la creazione di opportunità lavorative;
§ la riabilitazione di disabili
§ la promozione di attività di formazione in loco, particolarmente rivolta alla formazione professionale;
§ la promozione di campagne ed iniziative di raccolta fondi.
Tali attività sono promosse autonomamente od in cooperazione con organizzazioni internazionali, od altri enti locali di beneficenza ed assistenza.
La associazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto e tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 4 - SEDE
La associazione ha sede nel Comune di Quinto Vicentino (VI).
Con le modalità previste dalla legge, l’organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della associazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.
L’istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell’assemblea degli associati e, ai sensi dell’art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, dovrà essere tempestivamente comunicata dall’organo amministrativo o da legale rappresentante dell’ente per l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Articolo 5 - DURATA
La associazione ha durata illimitata.
La associazione potrà essere sciolta unicamente con delibera dell’assemblea degli associati.
Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO
La associazione non persegue alcuno scopo di lucro.
La associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.
Articolo 7- DOMICILIAZIONE
Il domicilio degli associati e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con la associazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
A tal fine la associazione potrà istituire apposito libro, con obbligo per l’organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.
SEZIONE II - IL PATRIMONIO
Articolo 8 - PATRIMONIO
Il patrimonio iniziale della associazione è costituito dalle quote di iscrizione versate dagli associati.
Il patrimonio dell’associazione, oltre che dalle quote versate dagli associati come sopra, è costituito:
- dai beni mobili di proprietà dell’associazione;
- dai beni immobili di proprietà dell’associazione;
- da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti in favore dell’associazione.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 9 - RACCOLTA FONDI
La associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in generale può realizzare ogni iniziativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
Articolo 10 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Articolo 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento della associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.
Articolo 12 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
L’assemblea degli associati può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all’art. 10 Codice del Terzo Settore.
SEZIONE III - PARTECIPAZIONI
Articolo 13 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI
Partecipanti all’associazione possono essere tutte le persone la cui domanda di ammissione viene accettata dall’organo amministrativo e che versino, all’atto di ammissione, una quota di iscrizione iniziale, attualmente ammontante ad un importo di euro 150,00 (centocinquanta/00); la quota iniziale può essere modificata ogni anno dall’organo amministrativo.
Ogni associato, a partire dall’anno successivo rispetto a quello di iscrizione, è tenuto al versamento di una quota associativa annuale, pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00); anche la quota annuale può essere modificata ogni anno dall’organo amministrativo.
L’ammissione di un nuovo associato avviene, su domanda dell’interessato, con decisione dell’organo amministrativo; tale decisione deve essere comunicata all’interessato ed annotata sul libro associati.
L’eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivato dall’organo amministrativo; il rigetto deve essere comunicato all’interessato entro trenta giorni dalla sua adozione.
Entro trenta giorni dalla comunicazione di rigetto della domanda di ammissione, l’interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l’assemblea degli associati.
Non è possibile prevedere alcuna tipologia di discriminazione in relazione all’ammissione di nuovi associati. Possono presentare domanda di ammissione ad associato coloro che abbiano condotto all’interno dell’associazione stessa attività di volontariato attivo e continuativo per almeno un anno; è comunque esclusa l’ammissione a coloro i quali risultino appartenere ad associazioni e/o enti che si prodighino per le stesse od affini finalità.
Articolo 14 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Ciascun associato ha il diritto:
- di partecipare a tutte le attività dell’associazione;
- di votare, trascorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel libro associati.
Ciascun associato ha il dovere:
- di collaborare al perseguimento delle finalità associative;
- di osservare le prescrizioni dell’atto costitutivo e del presente statuto;
- di osservare le decisioni degli organi sociali;
- di provvedere al pagamento della quota associativa e dei contributi associativi.
Articolo 15 - CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
L’associato cessa di partecipare all’associazione nei seguenti casi:
- recesso dell’associato comunicato per iscritto all’organo amministrativo;
- morosità dell’associato nel pagamento della quota associativa, protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del termine di versamento;
- morte dell’associato;
- esclusione dell’associato;
- estinzione o scioglimento dell’associazione.
L’associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate; la quota di partecipazione è intrasmissibile.
La cessazione della partecipazione fa automaticamente decadere dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.
Articolo 16 - RECESSO DELL’ASSOCIATO
L’associato può sempre recedere dalla associazione, senza condizioni o limiti.
La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata e la dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso.
L’associato che recede dalla associazione non ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al patrimonio.
Articolo 17 - MORTE DELL’ASSOCIATO
In caso di morte dell’associato, gli associati superstiti non devono liquidare la quota di partecipazione agli eredi.
Articolo 18 - ESCLUSIONE DELL’ASSOCIATO
Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione dell’associato per giusta causa.
L’esclusione, in via generale, potrà essere deliberata dall’assemblea degli associati solo nel caso in cui l’associato arrechi grave pregiudizio, danni morali o materiali alla associazione.
SEZIONE IV - ORGANI SOCIALI
IV.1 – L’AMMINISTRAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE
Articolo 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre Consiglieri ad un massimo di cinque, all’interno del quale devono essere nominati:
- un Presidente;
- un Vicepresidente;
- un Tesoriere-Segretario.
Il Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento di qualunque genere, il Vicepresidente:
- effettua l’ordinaria amministrazione dell’ente e ne cura l’andamento;
- fa rispettare l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;
- convoca l’Assemblea degli associati e il Consiglio di Amministrazione;
- predispone la bozza del bilancio e la sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- rappresenta l’ente di fronte ai terzi, anche in giudizio.
Il Tesoriere-Segretario:
- cura la tenuta della cassa dell’ente;
- cura la tenuta della contabilità dell’ente;
- effettua verifiche e controlli contabili;
- coadiuva il Presidente o Vicepresidente nella predisposizione della bozza del bilancio.
- coadiuva Presidente e Vicepresidente nello svolgimento delle loro funzioni;
- verbalizza le assemblee soci e le adunanze dell’organo amministrativo;
- cura la tenuta dei libri sociali.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, Codice del terzo Settore, i primi amministratori sono nominati con l’atto costitutivo, mentre, successivamente, gli amministratori sono nominati dall’assemblea degli associati secondo le modalità di decisione di cui all'articolo 29 del presente statuto.
Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.
La maggioranza degli amministratori viene scelta tra le persone fisiche associate, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 2, Codice del Terzo Settore e 2382 codice civile.
Gli amministratori possono essere anche non associati, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, Codice del Terzo Settore.
Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, Codice del Terzo Settore.
Articolo 20 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE
Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina e comunque nei limiti di legge.
Gli amministratori sono rieleggibili.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (inclusa l'ipotesi in cui venga meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari), l'assemblea degli associati provvede alla loro sostituzione.
Articolo 21 - DECISIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, sempre che ciò non sia già stato fatto dall’assemblea degli associati in sede di elezioni. Il Presidente: coordina ed indirizza l’attività dell’ente; predispone e presenta il bilancio preventivo e consuntivo; esegue le delibere dell’assemblea degli associati e delle adunanze dell’organo amministrativo; nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l’ente partecipi.
Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare riunendosi.
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
Il consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale. In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l’esercizio delle prerogative degli aventi diritto.
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l’Organo di controllo.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo.
Articolo 22 - POTERI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
Articolo 23 - RAPPRESENTANZA
La rappresentanza dell'ente spetta a ciascun consigliere e al Presidente del Consiglio di Amministrazione. l potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, Codice del Terzo Settore. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 24 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
L'assemblea degli associati può, inoltre, assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica, od assegnare emolumenti, compensi o corrispettivi nei limiti comunque di cui al precedente articolo 10.
In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro emolumento, compenso o corrispettivo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.
Articolo 25 - CONFLITTO DI INTERESSI
Ai sensi dell'articolo 27 Codice del Terzo Settore, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter codice civile.
Articolo 26 - RESPONSABILITÀ
Ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, degli associati, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 codice civile e dell’art. 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.
Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell’art. 2409 codice civile, in quanto compatibile.
Ogni associato o almeno un decimo degli associati in caso di più di 500 associati, può denunziare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea. Se la denunzia é fatta da almeno un ventesimo degli associati, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell’art. 2408, comma 2, codice civile.
Non è consentita la rinunzia o la transazione da parte dell'associazione o degli associati all'azione di responsabilità contro gli amministratori.
Delle obbligazioni e dei debiti assunti dall’associazione rispondono gli amministratori ed anche coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione indipendentemente dalla carica ricoperta.
IV.2 - IL CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Articolo 27 - ORGANO DI CONTROLLO
L’assemblea degli associati può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell’organizzazione e delle attività esercitate dall’associazione.
La nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando vengono superati i limiti previsti dalla normativa che al momento prevede l’obbligatorietà quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero centesimi);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero centesimi);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 (sette) unità.
L’obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.
I componenti dell’organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina e sono rieleggibili.
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l’art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dell’organo di controllo risultano dal bilancio sociale.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Ai componenti dell’organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
Gli associati possono inoltre assegnare ai componenti dell’organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.
Articolo 28 - REVISORE LEGALE DEI CONTI
L’associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando supera i limiti previsti dalla normativa che al momento prevede l’obbligatorietà quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero centesimi);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero centesimi);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 (venti) unità.
L’obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.
IV.2 – L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Articolo 29 - DECISIONI DEGLI ASSOCIATI
L’assemblea degli associati è l’organo deliberativo dell’associazione. Rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio annuale.
L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, mediante avviso contenete l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di convocazione.
L’assemblea è presieduta dal soggetto designato dalla stessa. Le funzioni di segretario vengono affidate dal Presidente dell’assemblea ad un altro associato, salvo che siano già svolte da un notaio.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e in seconda o ulteriori convocazioni qualunque sia il numero dei partecipanti, e delibera a maggioranza dei presenti.
In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto. Il voto, pertanto, è da intendersi per teste.
Il voto è palese, ad accezione della nomina delle cariche sociali che sono elette a scrutinio segreto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in Assemblea.
Al fine di sciogliere l'associazione e devolvere il patrimonio sociale è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati in caso di numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in caso di numero di associati non inferiore a cinquecento.
L’intervento in assemblea è consentito anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero con l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell'associato che partecipa e vota.
Articolo 30 - COMPETENZE INDEROGABILI DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea della associazione:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Articolo 31 - VERBALE DELL’ASSEMBLEA
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.
Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e la quota di partecipazione di ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.
Il verbale dell’assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli associati.
SEZIONE V - IL BILANCIO
Articolo 32 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio è presentato dall’organo amministrativo agli associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio e deve essere depositato al registro Unico Nazionale del Terzo Settore o al Registro delle Imprese entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri della associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.
Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero centesimi) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Se poi i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate non sono superiori ad euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero centesimi), il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.
Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 3, del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Articolo 33 - BILANCIO SOCIALE
Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) l'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
Articolo 34 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI
Oltre le scritture prescritte nel precedente articolo 33 del presente statuto, l’associazione deve tenere:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
SEZIONE VI – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 35 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento dell'associazione, l’assemblea degli associati nomina un liquidatore scelto tra gli associati stessi.
Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, individuati dall'assemblea degli associati nella decisione di scioglimento.
Articolo 36 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE
Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore, l'associazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. n. 117/2017.
Articolo 37 - RINVIO ALLA LEGGE
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).
Quinto Vicentino, il 14 luglio 2026
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea generale in data 14 luglio2026.


